Il materiale giusto per il tuo shopper
Con l’entrata in vigore delle norme sugli shopper è diventato fondamentale conoscere lo scopo finale dell’imballo prima della sua realizzazione, in modo da rispettare le norme stesse e non incorrere in sanzioni dannose per l’azienda.
Dal 2012 sono stati precisati termini e modalità della commercializzazione dei sacchetti per asporto merci nel rispetto dell’ambiente (Legge n.28 del 24.03.2012 modificata dal nuovo Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012). I sacchi da asporto sono definiti dell’art.1 del D.M. 18.3.2013, come “sacchi messi a disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per l’asporto di merci alimentari e non alimentari da parte del consumatore”, dove per asporto deve intendersi il trasporto fuori dal punto vendita dei prodotti vari ad opera del consumatore.
Due le tipologie dei sacchetti da asporto:
Sacchetti compostabili
Sono i sacchi d’asporto merci conformi allo standard UNI EN 13432 che definisce le caratteristiche dei materiali “compostabili” e dunque riciclabili attraverso il compostaggio dei rifiuti organici.
I sacchi monouso devono riportare la dicitura: «Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici».
I marchi di certificazione della compostabilità dei prodotti e delle materie prima
In questo caso Plastilene utilizza il materiale Mater-Bi che fa parte della famiglia della Bioplastica e permette di ottenere sacchetti compostabili nel rispetto delle normative.
Sacchetti riutilizzabili
E’ consentita la distribuzione dei sacchi riutilizzabili realizzati con polimeri tradizionali purché rispettanti determinati requisiti.
- SETTORE ALIMENTARE
Nello specifico per i sacchi utilizzati nel settore alimentare, è richiesto uno spessore di 100 micron per quelli con manico “a fagiolo” e 200 micron per quelli con manici esterni. Devono inoltre contenere almeno il 30% di plastica riciclata.
Al fine di fornire l’esatta informazione ai consumatori i sacchi per l’asporto merci alimentare devono rispettare le seguenti descrizioni a seconda della tipologia utilizzata «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso alimentare» oppure «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron – per uso alimentare»;
- ALTRI SETTORI
Per quanto riguarda gli altri settori, lo spessore minimo consentito è rispettivamente di 60 micron per quelli con manico “a fagiolo” e 100 micron per quelli con manici esterni. In questo caso devono contenere il 10% di plastica riciclata
Le diciture da riportare negli shopper devono essere, a seconda della tipologia utilizzata, «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron – per uso non alimentare» oppure «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron- per uso non alimentare».
Tutti gli shopper che non hanno le caratteristiche di compostabilità, o di riutilizzabilità/composizione indicate, non sono conformi alla legge, e comportano elevate sanzioni pecuniarie per chi li vende o li dà in omaggio.
Va ricordato che le normative sui sacchetti “da asporto” (shopper) compostabili o riutilizzabili non riguardano i sacchetti utilizzati “a protezione” del prodotto (ad esempio l’imballi primari nel settore food, imballaggi nel settore moda), in questo caso i simboli utilizzati possono essere: